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Sanzione del 50% se non si prova il trasferimento della merce - Professional Academy

Sanzione del 50% se non si prova il trasferimento della merce



Il sistema delle sanzioni amministrative previste per le esportazioni indirette ai sensi del DPR 633/72 ha subito un significativo cambiamento con le novità introdotte dal Dlgs 87/24. Queste modifiche, infatti, estendono le disposizioni anche alle cessioni di beni intra-UE.

Con la nuova normativa, il soggetto che effettua una cessione di beni senza l’addebito di imposta, con il trasporto del bene in un altro Stato UE, è obbligato a pagare una sanzione del 50% del tributo se il bene non risulta consegnato nell’altro Stato entro 90 giorni dalla data di consegna. Tuttavia, il cedente è esentato dal pagamento della sanzione se regolarizza la fattura e versa l’imposta dovuta entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

Nonostante ciò, questa scelta legislativa ha suscitato alcune controversie:

  • in primo luogo, non risulta pienamente allineata con le disposizioni dei giudici unionali, i quali stabiliscono come il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intra-UE di beni non sia vincolato da un limite temporale preciso tra la data di inizio e quella di conclusione del trasporto. È però indispensabile dimostrare un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene e il suo trasporto e una continuità nell’esecuzione dell’operazione;
  • a sostegno dell’idea che il rispetto del termine dei 90 giorni non sia essenziale, sembra possibile poter applicare alle cessioni di beni intra-UE i principi stabiliti dai giudici unionali in tema di esportazioni indirette. Questi ultimi sostengono che una normativa nazionale non può imporre condizioni tali da privare il soggetto passivo del diritto di esenzione dell’imposta.

In tale contesto, il legislatore sembra aver stabilito che il termine di 90 giorni rappresenta il periodo entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in altro Stato UE, per mantenere il regime di non imponibilità IVA.

 

Onere documentale e prove di trasporto

Per quanto riguarda l’onere documentale, il cedente deve possedere una dichiarazione scritta dall’acquirente che confermi il trasporto o la spedizione dei beni, indicando lo Stato membro di destinazione. Oltre a ciò, è necessario fornire almeno due elementi di prova non contradditori per il trasporto della merce, che possono includere:

  • Documenti di trasporto o spedizione dei beni;
  • Polizze assicurative relative alla spedizione o al trasporto;
  • Documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto, ricevute o documenti firmati da una pubblica autorità, come un notaio.

 

Esportazioni indirette e regolarizzazione

In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda le esportazioni indirette, il regime di non imponibilità si applica anche nei seguenti casi:

  • il bene è stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per la regolarizzazione;
  • il bene lascia il territorio comunitario dopo i 90 giorni, purché sia avvenuta la prova del trasporto da parte del cedente.

Al ricorrere di tali fattispecie, l’Agenzia ha ritenuto possibile recuperare l’IVA versata: il contribuente può emettere una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione. In alternativa, richiedere il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.

 

Conclusioni

In sintesi, la modifica normativa stabilisce che, laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma entro i successivi 30 giorni previsti per la regolarizzazione e si fornisce prova dell’avvenuto trasferimento, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza incorrere in sanzioni.

 

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