Home / Blog / Azienda / Pubblicata la Direttiva 2853/24: nuove responsabilità per le imprese per danno da prodotto difettoso
Il 5 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la nuova Direttiva 2024/2853, che riforma la disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sostituendo la precedente Direttiva 85/374/CEE. Questo aggiornamento si rende necessario per affrontare la crescente complessità dei prodotti, spesso arricchiti da componenti digitali. La direttiva stabilisce norme armonizzate per tutelare i consumatori, prevedendo risarcimenti per i danni causati da prodotti difettosi immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 9 dicembre 2026.
La definizione di “prodotto”
La nozione di prodotto è ampliata per includere i beni mobili, l’elettricità, il software e i file per la fabbricazione digitale. Quest’ultimo si riferisce a una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile, soprattutto all’interno di un processo automatizzato. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito per scopi non commerciali.
I danni risarcibili
Il diritto al risarcimento è previsto per diversi tipi di danno:
La normativa considera risarcibili anche le perdite immateriali derivanti dal danno, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.
Responsabilità degli operatori economici
La Direttiva individua diverse figure responsabili per i danni causati da prodotti difettosi:
La presunzione a tutela dei consumatori
Il soggetto che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso è, in linea generale, tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. Tuttavia, per agevolare la posizione dei consumatori, la Direttiva introduce alcune presunzioni:
In situazioni di elevata complessità tecnica o scientifica, se il consumatore incontra difficoltà nel dimostrare il difetto o il nesso di causalità, il tribunale può riconoscere queste presunzioni, purché vi sia una probabilità concreta che il prodotto sia difettoso.
Eccezioni e limiti alla responsabilità
La Direttiva introduce un’importante eccezione: i fabbricanti che utilizzano software come componente non possono rivalersi sul produttore del software difettoso, se quest’ultimo è una micro o piccola impresa al momento della commercializzazione.
Termini di prescrizione
Il diritto al risarcimento decade trascorsi 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto. In caso di modifiche sostanziali al prodotto, il termine decorre dalla data di reintroduzione sul mercato. Tuttavia, in caso di danni personali latenti, la possibilità di richiedere il risarcimento si estingue dopo 25 anni.
La responsabilità per danno al prodotto incide fortemente sui rapporti commerciali, specie se questi avvengono a livello internazionale. Per non trovarsi di fronte a difficoltà, ti invitiamo ad aggiornare le tue competenze partecipando ai nostri seminari online: per conoscere le prossime iniziative clicca qui.
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