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Pubblicata la Direttiva 2853/24: nuove responsabilità per le imprese per danno da prodotto difettoso - Professional Academy

Pubblicata la Direttiva 2853/24: nuove responsabilità per le imprese per danno da prodotto difettoso



Il 5 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la nuova Direttiva 2024/2853, che riforma la disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sostituendo la precedente Direttiva 85/374/CEE. Questo aggiornamento si rende necessario per affrontare la crescente complessità dei prodotti, spesso arricchiti da componenti digitali. La direttiva stabilisce norme armonizzate per tutelare i consumatori, prevedendo risarcimenti per i danni causati da prodotti difettosi immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 9 dicembre 2026.

 

La definizione di “prodotto”

La nozione di prodotto è ampliata per includere i beni mobili, l’elettricità, il software e i file per la fabbricazione digitale. Quest’ultimo si riferisce a una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile, soprattutto all’interno di un processo automatizzato. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito per scopi non commerciali.

 

I danni risarcibili

Il diritto al risarcimento è previsto per diversi tipi di danno:

  • morte o lesioni personali, inclusi i danni psicologici;
  • danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, con esclusione del prodotto difettoso in sé o del prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato,perché non destinati a usi professionali;
  • nel caso di distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

La normativa considera risarcibili anche le perdite immateriali derivanti dal danno, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

 

Responsabilità degli operatori economici

La Direttiva individua diverse figure responsabili per i danni causati da prodotti difettosi:

  • il fabbricante, responsabile del difetto causato dal proprio prodotto o di un componente difettoso da lui sviluppato o integrato nel prodotto;
  • soggetti che apportano modifiche sostanziali al prodotto: chi modifica in maniera sostanziale un prodotto dopo la sua immissione sul mercato, sarà considerato esso stesso fabbricante e quindi responsabile del danno. La modifica deve essere tale da alternare prestazioni, scopi originari o rischi portati da prodotto;
  • importatori, rappresentanti autorizzati e fornitori di servizi di logistica, qualora il fabbricante sia fuori dall’UE;
  • distributori o piattaforme online, quando non sia possibile identificare gli altri operatori economici responsabili (fabbricanti, importatori o fornitori di servizi di logistica). Secondo la normativa, questa fattispecie si presenta, in particolare, quando le piattaforme online presentano informazioni specifiche o rendano possibile l’operazione specifica in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, il prodotto o il servizio oggetto dell’operazione siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio.

 

La presunzione a tutela dei consumatori

Il soggetto che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso è, in linea generale, tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. Tuttavia, per agevolare la posizione dei consumatori, la Direttiva introduce alcune presunzioni:

  • un prodotto è considerato difettoso se non rispetta i requisiti di sicurezza obbligatori o presenta evidenti malfunzionamenti;
  • esiste un nesso tra difetto e danno quando il tipo di danno risulta compatibile con il difetto.

In situazioni di elevata complessità tecnica o scientifica, se il consumatore incontra difficoltà nel dimostrare il difetto o il nesso di causalità, il tribunale può riconoscere queste presunzioni, purché vi sia una probabilità concreta che il prodotto sia difettoso.

 

Eccezioni e limiti alla responsabilità

La Direttiva introduce un’importante eccezione: i fabbricanti che utilizzano software come componente non possono rivalersi sul produttore del software difettoso, se quest’ultimo è una micro o piccola impresa al momento della commercializzazione.

 

Termini di prescrizione

Il diritto al risarcimento decade trascorsi 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto. In caso di modifiche sostanziali al prodotto, il termine decorre dalla data di reintroduzione sul mercato. Tuttavia, in caso di danni personali latenti, la possibilità di richiedere il risarcimento si estingue dopo 25 anni.

 

La responsabilità per danno al prodotto incide fortemente sui rapporti commerciali, specie se questi avvengono a livello internazionale. Per non trovarsi di fronte a difficoltà, ti invitiamo ad aggiornare le tue competenze partecipando ai nostri seminari online: per conoscere le prossime iniziative clicca qui.

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