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L’uso della clausola di forza maggiore per tutelare gli interessi dell'azienda - Professional Academy

L’uso della clausola di forza maggiore per tutelare gli interessi dell’azienda



La pandemia da Covid–19 ha inciso in modo significativo sulle transazioni commerciali transnazionali accendendo i riflettori sull’istituto della forza maggiore. Esperti di diritto internazionale hanno manifestato la preoccupazione che l’emergenza sanitaria potesse tradursi in un’emergenza giuridica poiché, a livello globale, l’istituto della forza maggiore non è disciplinato in modo uniforme ed è sconosciuto per taluni ordinamenti giuridici.

L’incertezza della legge applicabile, in concreto, può tradursi nella difficoltà per l’operatore commerciale di liberarsi dall’eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale ovvero dall’addebito di penali, danni, ecc. In questo contesto è opportuno provare a fare chiarezza sulla definizione del principio di forza maggiore.

La clausola di forza maggiore fornita dall’ICC (International Chamber of Commerce) 2020 prevede la seguente definizione generale: “il verificarsi di un evento o circostanza (Forza maggiore evento) che impedisce a una parte di eseguire uno o più dei suoi obblighi contrattuali ai sensi del contratto, se e nella misura in cui la parte colpita dall’impedimento (la parte interessata) dimostra: che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo,che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto eche gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata”.

La ICC Clause, inoltre, indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio” (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità ecc.).

Nel panorama italiano, invece, c’è maggiore incertezza in quanto non è dato rinvenire a una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”), il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito fornendo una precisa descrizione di entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007:

  • il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. 
  • l’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.

Nella stesura di un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento della prestazione. Fare ciò, unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale, vale anche al fine di evitare la possibile applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per la parte inadempiente.

La forza maggiore, come motivo di esonero da responsabilità, è riconosciuta nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, anche se la sua disciplina presenta sostanziali differenze tra le varie leggi nazionali (Common Law e Civil Law). In questo senso l’utilizzo della clausola di forza maggiore ICC, rappresenta una prerogativa per le parti contraenti, attraverso l’inclusione nei loro contratti di apposite clausole autosufficienti ed indipendenti dalle singole leggi nazionali.

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