Home / Blog / Azienda / Il dolo nel contrabbando dopo il D.Lgs. 141/24: responsabilità e prevenzione
La riforma del diritto doganale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 141 del 2024, ha apportato significative modifiche riguardo alla gestione delle sanzioni legate al contrabbando. Un aspetto di particolare rilevanza è la questione del dolo, cioè la consapevolezza dell’autore di aver commesso un illecito, che può determinare la distinzione tra responsabilità penale e amministrativa.La riforma del diritto doganale, articolo 79 del Decreto Legislativo n. 141/2024, punisce il contrabbando per dichiarazione infedele. Tuttavia, l’articolo 96 precisa che, in assenza di dolo, l’autore non è sanzionato penalmente, ma solo amministrativamente. Pertanto, la presenza o meno del dolo è fondamentale per distinguere la responsabilità di carattere penale o di carattere amministrativo.
Un reato, per configurare come doloso deve possedere due elementi:
Inoltre, esistono diverse forme di dolo, tra cui:
Nel caso del contrabbando da dichiarazione infedele, il dolo si presenta quando l’operatore doganale ha piena consapevolezza che le informazioni dichiarate (es. qualità, quantità, origine delle merci) non corrispondono alla realtà.
Dolo eventuale nel contrabbando
Anche il dolo eventuale può sussistere nel caso del contrabbando. In questa circostanza, l’autore dell’illecito non ha l’intenzione esplicita di commettere il reato, ma accetta il rischio che i dati dichiarati siano falsi. Il dolo si concretizza quando, nonostante il dubbio sulla veridicità dei dati, l’operatore doganale decide comunque di procedere con la dichiarazione.
Prova del dolo
Una delle sfide principali nel diritto penale doganale riguarda la prova del dolo. È compito dell’accusa dimostrare la consapevolezza e la volontà del reato. La prova del dolo può essere fornita tramite:
Responsabilità penale e le istruzioni del mandante
In alcuni casi, l’operatore doganale potrebbe essere esonerato da responsabilità penale se, pur avendo commesso un errore, ha agito sotto l’influenza dell’inganno di un’altra persona. Se l’errore commesso è stato indotto da un altro, quest’ultimo sarà ritenuto responsabile. Nel contesto del contrabbando, se l’operatore doganale ha seguito le istruzioni precise del proprio mandante e non ha elementi per rilevare la falsità delle informazioni, potrebbe essere trattato come un errore senza dolo.
Le implicazioni per la responsabilità amministrativa
Dal punto di vista amministrativo, la legge prevede che la responsabilità possa essere ridotta nel caso in cui l’operatore doganale agisca in buona fede, seguendo le direttive del proprio mandante. Tale principio trova riscontro nella normativa sull’autore mediato, prevista dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
Prevenzione e responsabilità penale nel contrabbando
La riforma del diritto doganale enfatizza l’importanza di adottare procedure interne rigorose per la gestione delle operazioni doganali. L’implementazione di tali procedure riduce significativamente il rischio di coinvolgimento in attività di contrabbando e facilita la corretta applicazione della legge. Per evitare la responsabilità penale, è fondamentale che gli operatori doganali siano costantemente aggiornati, seguano scrupolosamente le indicazioni del mandante, e garantiscano la veridicità dei dati dichiarati.
In conclusione, implementare queste best practices e mantenere una gestione accurata delle operazioni doganali può limitare il rischio di incorrere in sanzioni penali o amministrative legate al contrabbando.
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