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Documento di Trasporto (DDT): come emetterlo e conservarlo - Professional Academy

Documento di Trasporto (DDT): come emetterlo e conservarlo



Il DDT o Documento di Trasporto è una delle scritture più utilizzate in ambito commerciale. Introdotto dal DPR 472/96 per sostituire la cosiddetta “bolla accompagnatoria”, il DDT, dotato di validità fiscale, serve per certificare il trasferimento di una determinata merce tra due soggetti, ovvero colui che la cede (il venditore) e colui che la riceve (l’acquirente). Per questo motivo viene emesso in duplice copia, l’una destinata al venditore e l’altra all’acquirente. L’emissione del DDT deve avvenire prima dell’invio della merce, in modo che possa accompagnare il carico fino alla sua destinazione. Infine, è bene ricordare che il Documento di Trasporto ha anche una valenza di carattere civilistico, poiché funge da tutela e da garanzia sia per il cedente che per il concessionario dell’avvenuta consegna delle merci.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo adesso a occuparci nello specifico di due aspetti fondamentali relativi al Documento di Trasporto, ovvero l’emissione e l’archiviazione del DDT.

 

L’emissione del Documento di Trasporto

Per quanto riguarda l’emissione del DDT, è bene anzitutto specificare che essa è obbligatoria per tutti i casi in cui avvenga il trasporto di merci. La normativa prevede che il Documento di Trasporto possa essere emesso tanto nel formato cartaceo che in quello digitale. Il documento deve accompagnare il carico della spedizione o, in alternativa, deve essere spedito entro il giorno stesso dell’inizio del trasporto al cessionario. È inoltre fondamentale che, in caso di controlli, il DDT risulti disponibile e consultabile. Se così non fosse, si incorrerebbe in sanzioni quali il fermo amministrativo con multa (se la documentazione non è presente sul mezzo di trasporto) o l’illecito amministrativo da cui derivano sanzioni di tipo pecuniario.

 

L’archiviazione del Documento di Trasporto

Il DDT è a tutti gli effetti un documento valido a livello fiscale; pertanto, deve essere obbligatoriamente conservato per un tempo minimo di dieci anni dalla data di emissione ai fini civilistici. Allo stesso modo, l’archiviazione del DDT è obbligatoria sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta corrispondente, e quindi anche oltre il termine di dieci anni. Questo perché il Documento di Trasporto è soggetto all’articolo 39 del DPR 633/72 (che a sua volta rimanda all’articolo 22 del DPR n. 600/73), il quale prevede una serie di procedure di conservazione collegate ai documenti obbligatori ai fini Iva.

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