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Dichiarazione CBAM: dal 1° luglio 2024 bisogna indicare i valori reali - Professional Academy

Dichiarazione CBAM: dal 1° luglio 2024 bisogna indicare i valori reali



Dal 1° luglio 2024, per le importazioni soggette al nuovo Regolamento CBAM 956/23, gli operatori dell’UE dovranno possedere i dati reali delle emissioni di carbonio degli impianti situati nei Paesi terzi. Inoltre, dovranno tutelarsi contrattualmente per garantire la ricezione tempestiva dei dati e verificarne la completezza e l’accuratezza.

Entrata in vigore il 16 maggio 2023, tale normativa istituisce il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Richiede alle aziende che importano merci ad alta intensità di carbonio prodotte fuori dall’Europa di rispettare severi obblighi legati alle emissioni di CO2. Inoltre, gli operatori devono acquistare certificati CBAM per coprire la differenza di costo delle emissioni tra i prodotti importati e quelli prodotti nell’UE. I crediti di carbonio sono certificati da standard riconosciuti a livello internazionale e verificati da enti terzi.

Gli obiettivi principali del CBAM sono:

  • promuovere un’economia più green;
  • prevenire la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, garantendo che le emissioni incorporate nelle merci importate siano contabilizzate e compensate;
  • contrastare le pratiche di dumping ambientale, che avviene quando un’azienda vende prodotti a prezzi più bassi grazie alla produzione in Paesi con normative meno stringenti. In questo modo, incentiva i Paesi extraeuropei a migliorare i loro standard ambientali per ridurre le emissioni di carbonio.

Il Regolamento riguarda tutti quei prodotti importati nell’UE soggetti al CBAM, come quelli provenienti dalle industrie del cemento, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, alcuni settori chimici (concimi e idrogeno) e dal settore dell’energia elettrica.

 

Obblighi per le Imprese

Il nuovo Regolamento prevede delle scadenze piuttosto serrate:

  • 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025: invio della relazione CBAM trimestrale con il calcolo delle emissioni di CO2 delle merci importate;
  • 31 dicembre 2024: richiesta dello status di dichiarante autorizzato con registrazione al registro CBAM;
  • 1° gennaio 2026: calcolo delle emissioni di CO2 con verifica da parte di un ente accreditato, acquisto dei certificati CBAM (pari ad almeno l’80% delle emissioni incorporate), presentazione della Dichiarazione CBAM annuale e restituzione dei certificati.

 

Rischio di sanzioni

Le sanzioni per il mancato rispetto delle normative CBAM possono includere:

  1. sanzioni pecuniarie: Pesanti multe per mancata rendicontazione;
  2. mancata presentazione dei certificati CBAM: Sanzioni per certificati mancanti;
  3. inadempimento dei requisiti di verifica: Penalizzazioni per mancata verifica delle emissioni;
  4. responsabilità legale: Azioni legali per dati falsi o inaccurati;
  5. impatto commerciale: Potenziali restrizioni sulle importazioni nell’UE;

 

In sintesi, nel rispetto del nuovo Regolamento 2023/956, gli importatori devono garantire la conformità alle normative CBAM per le merci importate da Paesi extra UE, verificare accuratamente i dati sulle emissioni e rispettare tutte le scadenze di rendicontazione per evitare sanzioni significative.

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