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Acquisti e cessioni in regime di call-off stock: nuove semplificazioni per le aziende - Professional Academy

Acquisti e cessioni in regime di call-off stock: nuove semplificazioni per le aziende



Ci sono voluti circa due anni, ma alla fine l’Italia ha recepito la direttiva UE 1910/18, che istituiva alcune “soluzioni rapide” (quick fixes) da applicare agli scambi commerciali a livello comunitario.

Il 30 novembre 2021 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 192/21 e le novità riguardano:

  • le operazioni di acquisto e cessione realizzate con soggetti comunitari in regime di call-off stock;
  • le cessioni a catena;
  • gli obblighi connessi alle operazioni commerciali effettuate all’interno dell’Unione europea. Da un lato, vengono definiti registri dove tenere traccia delle cessioni tramite call-off stock. Dall’altro, si indicano come requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria non imponibile la comunicazione, da parte del cessionario, del numero Iva attribuito da uno Stato membro diverso da quello del cedente e la compilazione di elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie.

Il call-off stock è un particolare tipo di contratto, in base al quale i beni vengono messi a disposizione in un magazzino; la proprietà passa al cliente finale solo nel momento in cui vengono effettivamente prelevati.
Finora tale procedura si concretizzava in tre operazioni:

  • una cessione esente Iva nello Stato membro di partenza;
  • un acquisto intracomunitario imponibile Iva nello Stato di destinazione (con obbligo per il cedente di identificarsi in tale Paese);
  • una cessione interna, nel medesimo Stato, in favore dell’acquirente.

Con l’introduzione del recente decreto, le cessioni call-off stock vengono ridefinite in due passaggi: una cessione non imponibile nel Paese di partenza e un acquisto intracomunitario imponibile in quello di destinazione, che avviene quando il cliente preleva la merce e ne acquisisce la proprietà.

Una semplificazione non da poco, che prevede alcune condizioni:

  • il fornitore non deve aver stabilito la sede né disporre di una stabile organizzazione nel Paese in cui i prodotti sono spediti;
  • prima di effettuare il trasporto della merce, il fornitore deve conoscere l’identità e la partita Iva del cliente;
  • lo spostamento della merce deve avvenire tra due Stati membri dell’Unione europea.

La direttiva Quick fixes introduce anche nuovi obblighi legati ai documenti per il controllo dei prodotti. I soggetti passivi di un’operazione di call-off stock devono tenere registri in cui inserire tutte le informazioni necessarie e devono riportare le operazioni effettuate negli elenchi Intrastat.

La pubblicazione del D.lgs. 192/21 conferma, ancora una volta, l’evoluzione continua delle normative legate al commercio estero. Per agire in sicurezza è necessario conoscere adempimenti e obblighi previsti ed essere sempre aggiornati sulle ultime novità. La formazione, dunque, riveste un ruolo fondamentale in questo settore, ancora maggiore rispetto ad altri ambiti.

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