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Tempi di sdoganamento più rapidi grazie al nuovo sistema centralizzato - Professional Academy

Tempi di sdoganamento più rapidi grazie al nuovo sistema centralizzato



Il 1° luglio 2024 è iniziata la Prima Fase di implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato, come stabilito dalla Decisione di esecuzione UE n.2879/2023 del 15 dicembre 2023. Questa normativa unionale permette agli operatori economici di presentare una dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale del Paese in cui sono stabiliti e non all’ufficio della dogana in cui le merci dovranno essere presentate.

Per accedere a tale procedura, è necessario ottenere un’autorizzazione da parte delle Autorità Doganali attraverso il sistema “Customs Decisions” e possedere anche l’autorizzazione AEOC, che si riferisce alle semplificazioni doganali. Infatti, l’obiettivo di questa procedura è facilitare le operazioni degli operatori economici centralizzando le attività doganali.

In questa Prima Fase, lo sdoganamento centralizzato include:

  • dichiarazioni doganali sia normali che semplificate, con le relative dichiarazioni complementari generali o periodiche (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata);
  • diversi regimi doganali, come l’immissione in libera pratica, il deposito doganale, il perfezionamento attivo e l’utilizzo finale;
  • tutte le tipologie di merce, eccetto quelle sottoposte ad accisa, merci unionali in scambi con territori fiscali speciali e merci soggette a misure di politica agricola comune.

Un aspetto cruciale di questo regime è la gestione dell’IVA. La Commissione ha specificato che gli uffici doganali coinvolti (quello del Paese di partenza e quello di destinazione delle merci) devono scambiarsi le informazioni necessarie per poter verificare le dichiarazioni doganali e rilasciare le merci.

L’IVA sarà applicata all’importazione nello Stato membro dove le merci sono destinate. Nell’autorizzazione doganale devono essere specificati i metodi di pagamento dell’IVA, che possono includere:

  • pagamento differito: l’IVA viene pagata dopo un periodo definito a livello nazionale;
  • contabilizzazione posticipata: l’IVA viene contabilizzata e pagata con altri obblighi IVA nella dichiarazione periodica.

Per quanto riguarda la situazione italiana, ad oggi è possibile utilizzare i suddetti metodi di pagamento dell’IVA all’importazione. Tuttavia, tali metodi non sono ancora specificatamente applicabili alla procedura di sdoganamento centralizzato.

L’obbligo di avere un numero di partita IVA o di nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione della merce deve essere chiarito durante la procedura di consultazione tra lo Stato membro di vigilanza e lo Stato membro di presentazione della bolla doganale di importazione, prima che venga rilasciata l’autorizzazione.

La Seconda Fase della procedura di sdoganamento centralizzato è prevista a partire dal 2 giugno 2025.

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