Home / Blog / Azienda / La territorialità IVA dei servizi logistici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le imprese si avvalgono spesso di logistiche per depositare e stoccare prodotti, che verranno successivamente ceduti ai clienti situati nei diversi Paesi in cui tali luoghi fisici sono locati.
In questi casi, è necessario ai fini IVA individuare il luogo di rilevanza territoriale del servizio logistico. Poiché quest’ultimo ha ad oggetto beni mobili (la merce depositata), ma viene prestato tramite l’utilizzo di un bene immobile, esistono diversi orientamenti sulla tematica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il deposito merci non può ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili, ma aprestazioni di servizi generiche, disciplinate dall’Art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, per cui si attribuisce rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio.
Tuttavia, la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-155/12, ha affermato che la prestazione di stoccaggio merci può assumere la natura di servizio relativo a un bene immobile, con conseguente territorialità IVA nel Paese in cui è situata la logistica (Art. 7-quater, lett. A), D.P.R. 633/1972). Ciò è possibile quando:
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione (interpello n. 96/2020), sostenendo che, sebbene il servizio logistico sia prestato all’interno di un immobile, manca il requisito della centralità e dell’indispensabilità di quest’ultimo per l’esecuzione del servizio. Per questo, l’Agenzia riafferma che le prestazioni devono essere inquadrate tra le prestazioni di servizi generiche e non tra quelle relative a beni immobili. Di conseguenza, la rilevanza territoriale ai fini IVA è attribuita nel Paese in cui si trova il committente del servizio.
Data la complessità e tecnicità delle norme applicabili, è fondamentale che le aziende che usufruiscono di servizi logistici rimangano sempre aggiornate e formate sugli orientamenti in materia, per evitare di incorrere in sanzioni.
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