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In vigore modifiche al contratto di spedizione - Professional Academy

In vigore modifiche al contratto di spedizione



Con la Legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021 sono state apportate modifiche alle norme del Codice Civile che disciplinano il contratto di spedizione.

La prima novità sostanziale riguarda la definizione del contratto di spedizione e introduzione del mandato con rappresentanza. L’art. 1737 (riformato) definisce il contratto di spedizione come «un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie».

Viene introdotto il concetto di mandato con rappresentanza. Il nuovo articolo include infatti la dicitura «concludere contratti di trasporto con uno o più vettori». Da notare anche l’avvicinamento alla realtà ormai attraverso la previsione per lo spedizioniere di poter concludere non solo uno ma più contratti di trasporto anche con vettori diversi.

Per quanto riguarda gli obblighi dello spedizioniere, l’art. 1739 introduce due novità importanti:

  1. l’assicurazione merce non dovrà essere stipulata dallo stesso «salva espressa richiesta del mandante»;
  2. viene abrogato il riferimento al dovere dello spedizioniere di accreditare i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti al committente.

Altri aspetti toccati dalla revisione sono i seguenti:

  • L’art. 1741 affronta invece il rapporto tra spedizioniere e vettore: lo spedizioniere che assume l’esecuzione del trasporto ha gli obblighi e i diritti del vettore.
  • L’art. 1696 è stato integrato con il seguente comma «Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali e non sia possibile distinguere in quale fase si sia verificato il danno, il risarcimento non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo nei trasporti internazionali».
  • Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria sono state determinate da dolo o colpa grave. Tale integrazione è un importante ammodernamento vista l’intermodalità dei trasporti moderni.
  • Infine, per quanto riguarda i crediti (art. 2761), lo spedizioniere avrà diritto di ritenzione sulle merci del mandante in possesso del mandatario. Tale diritto si estende a tutte le merci in possesso dello spedizioniere, anche se derivanti da spedizioni diverse purché costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

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