Home / Blog / Azienda / Scenari di esposizione: facciamo un po’ di chiarezza
Per un’azienda che produce, importa, distribuisce o utilizza sostanze chimiche, la valutazione di conformità allo scenario di esposizione è obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento REACH (art.37, paragrafo 5), nonché complementare alla valutazione del rischio chimico.
Le domande che sorgono quotidianamente sono tante, ecco le risposte alle più diffuse.
Cosa sono gli scenari espositivi?
Quando deve essere fornito uno scenario di esposizione? Un attore della catena di approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell‘art. 14 (Registrante) o dell’art. 37 (Utilizzatore a valle), riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d’uso e d’esposizione) in un allegato della SDS (REACH, art. 31.7).
In che lingua deve essere fornito lo scenario di esposizione? Dato che lo scenario d’esposizione allegato è considerato una parte integrante della SDS esso è soggetto alle stesse prescrizioni in merito alla traduzione cui è soggetta la SDS, vale a dire che deve essere fornito in una lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse (GUIDA ECHA SDS v. 3.1 Nov. 2015 – p. 22).
Qual è il formato dello scenario di esposizione? Non c’è un formato obbligatorio per gli scenari di esposizione. ECHA, in accordo con alcune organizzazioni di settore (Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E e DUCC), ha proposto un formato, che viene raccomandato nella elaborazione degli scenari di esposizione.
Quali sono i casi in cui è giusto NON ricevere gli scenari in allegato alla SDS?
La sostanza è:
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