Home / Blog / Azienda / Sdoganamento centralizzato: dal 4 novembre disponibili manuale operativo‚ tracciati e documenti necessari
Il 28 ottobre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficialmente avviato lo sdoganamento centralizzato all’import. A partire dal 4 novembre saranno disponibili il manuale operativo, i tracciati e tutti i documenti necessari alle imprese che vorranno usufruirne.
In sintesi, rappresenta una delle semplificazioni più efficaci per ottimizzare la logistica doganale, superando anche i vantaggi introdotti dall’Autorizzazione Unica per le Procedure Semplificate prevista dal precedente Codice doganale comunitario (CDC). Consentirà dipresentare le dichiarazioni doganali presso l’ufficio competente per la sede dell’importatore/esportatore mentre le merci sono fisicamente presenti in un ufficio diverso, anche situato in un diverso Stato UE.
Dopo aver superato i test di conformità, attualmente lo sdoganamento centralizzato è attivo per la Fase 1, che comprende le dichiarazioni doganali normali, semplificate e complementari relative ai regimi di immissione in libera pratica, perfezionamento attivo e uso finale. Finora l’implementazione è stata realizzata solo in 8 Paesi membri: Bulgaria, Estonia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Mancano alcuni Paesi chiave per la movimentazione delle merci in arrivo, come Germania, Paesi Bassi e Belgio.
L’attivazione dello sdoganamento centralizzato per le operazioni doganali della Fase 2 è programmata per il 2 giugno 2025. Questa fase riguarderà le dichiarazioni relative a merci sottoposte ad accisa, quelle scambiate con i territori fiscali speciali e quelle soggette a misure di politica agricola comune.
L’Agenzia delle Dogane ha specificato che i messaggi per l’implementazione dello sdoganamento centralizzato all’import non avranno impatto sui normali messaggi (H1-H5) utilizzati per import, export e transito, poiché sono gestiti su un’architettura software differente.
Con l’attivazione del servizio, le dogane italiane potranno operare sia come Presentation Customs Office (ufficio dove vengono presentate le merci le cui dichiarazioni sono state inviate in altro Paese o altro ufficio), sia come Supervising Customs Office (ufficio presso il quale vengono presentate le dichiarazioni doganali). Saranno poi le rispettive Direzioni centrali a fornire ulteriori istruzioni.
È bene segnalare che per usufruire di questa semplificazione è necessario soddisfare determinati requisiti: nel caso in cui lo sdoganamento centralizzato avvenga tra due Stati membri diversi, l’operatore deve possedere lo status di AEO-C (Operatore Economico Autorizzato per le semplificazioni doganali). Se il Supervising Customs Office e il Presentation Customs Office si trovano nello stesso Stato membro, potrebbe non essere necessario nessun requisito, a condizione che l’autorità doganale competente non richieda una specifica autorizzazione.
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