Home / Blog / Azienda / Sanzione del 50% se non si prova il trasferimento della merce
Il sistema delle sanzioni amministrative previste per le esportazioni indirette ai sensi del DPR 633/72 ha subito un significativo cambiamento con le novità introdotte dal Dlgs 87/24. Queste modifiche, infatti, estendono le disposizioni anche alle cessioni di beni intra-UE.
Con la nuova normativa, il soggetto che effettua una cessione di beni senza l’addebito di imposta, con il trasporto del bene in un altro Stato UE, è obbligato a pagare una sanzione del 50% del tributo se il bene non risulta consegnato nell’altro Stato entro 90 giorni dalla data di consegna. Tuttavia, il cedente è esentato dal pagamento della sanzione se regolarizza la fattura e versa l’imposta dovuta entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
Nonostante ciò, questa scelta legislativa ha suscitato alcune controversie:
In tale contesto, il legislatore sembra aver stabilito che il termine di 90 giorni rappresenta il periodo entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in altro Stato UE, per mantenere il regime di non imponibilità IVA.
Onere documentale e prove di trasporto
Per quanto riguarda l’onere documentale, il cedente deve possedere una dichiarazione scritta dall’acquirente che confermi il trasporto o la spedizione dei beni, indicando lo Stato membro di destinazione. Oltre a ciò, è necessario fornire almeno due elementi di prova non contradditori per il trasporto della merce, che possono includere:
Esportazioni indirette e regolarizzazione
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda le esportazioni indirette, il regime di non imponibilità si applica anche nei seguenti casi:
Al ricorrere di tali fattispecie, l’Agenzia ha ritenuto possibile recuperare l’IVA versata: il contribuente può emettere una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione. In alternativa, richiedere il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.
Conclusioni
In sintesi, la modifica normativa stabilisce che, laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma entro i successivi 30 giorni previsti per la regolarizzazione e si fornisce prova dell’avvenuto trasferimento, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza incorrere in sanzioni.
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